COLLABORATORI ESTERNI : QUALCHE ULTERIORE CHIARIMENTO Il giornalista Pippo Della Corte interviene nuovamente sui contratti di collaborazione esterna e consulenze instaurati presso il Comune di Angri
Egregio direttore,
come era prevedibile i diversi miei interventi riguardanti i collaboratori esterni dell’Ente hanno sollevato un vespaio di polemiche. In particolare l’ultima puntata di “Zona Franca” ha suscitato grande interesse e molti mal di pancia.
Era proprio quello che si voleva. Ognuno ha il proprio modo di fare informazione : quello nostro è dire le cose come stanno “senza se e senza ma”, anche se questo comporta profonde antipatie, aspre inimicizie e via discorrendo. Il tema scottante e scabroso riguarda la nomina di numerosi soggetti che vario titolo hanno beneficiato di un contratto di collaborazione scaduto lo scorso 31 dicembre (ma pare che due soggetti già abbiano ottenuto un rinnovo : Russo e Bonino).
Il faro guida per quanto riguarda le collaborazioni è la circolare n. 2/08 del 11 marzo 2008, fortemente voluta dall’attuale governo (leggi Berlusconi-Brunetta). Questa circolare detta in maniera precisa procedure, obblighi e responsabilità che gli amministratori, in particolare i sindaci d’Italia, sono tenuti a rispettare. La mia interpretazione è che ad Angri la circolare è stata completamente ignorata soprattutto per quanto riguarda la necessità della comparazione delle candidature e dell’obbligo di pubblicità da dare agli incarichi di collaborazione conferiti. Insomma, il sindaco ha agito come se stesse nominando funzionari di un’azienda privata dimenticando che il Comune invece è un ente pubblico. Nella circolare è scritto infatti (senza fare distinzione tra i tipi di incarichi) : “Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l’attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, prevedendone più volte la pubblicità”.
Ed inoltre richiamandosi all’art. 3 comma 44 della legge n. 244 del 2007 è riportato che : “Nessun atto comportante spesa può ricevere attuazione se non sia stato preventivamente reso noto con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo ed al Parlamento”. Infine, la cosa più importante e succosa : “In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita”. Gli unici incarichi esclusi dal rispetto della circolare sono evidenziati al punto 7 della stessa, dove è esplicitamente scritto che essa “non si applica ai componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999”. E’ chiaro quindi che per il conferimento di incarichi a tutti gli altri collaboratori esterni compresi quelli dello staff del sindaco, è obbligatorio rispettare la circolare n. 2/08 che è stata ignorata. Mi è stato, però, obiettato da qualcuno che quanto avvenuto ad Angri esula dalla circolare e che i numerosi componenti facenti parte dell’ufficio di staff del sindaco sono stati nominati nel rispetto dell’art. 90 del d.lg. n. 267 del 2000, che parla degli “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”. Anche in questo caso ribadisco che l’art. 90 è stato violato. Infatti, lo stesso articolo definisce “collaboratori assunti con contratto a tempo determinato” i componenti a supporto del sindaco, esattamente il caso angrese. Pertanto, evidenzia il loro essere esterni all’amministrazione rientrando a pieno titolo nei casi previsti dalla circolare n. 2/08. Inoltre, a supporto della mia tesi esiste anche una sentenza. E’ la n. 233 del TAR di Catania che ha disposto : “L’assunzione di personale per la composizione degli uffici di staff previsti dall’art. 90 d.lg. n267 del 2000 deve avvenire con il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, anche se la natura del rapporto può farsi rientrare nel novero dei contratti fiduciari”. Insomma, non si può prescindere dal dare pubblicità agli atti della pubblica amministrazione soprattutto se con essi il sindaco, oppure la giunta intendono conferire incarichi di collaborazione che prevedano esborso dei denaro pubblico. Spiace notare che i legali dell’Ente, quelli convenzionati, i tanti esperti di recente nomina non abbiano “illuminato” il sindaco in scelte che devono avvenire nel rispetto delle leggi dello Stato e delle circolari ministeriali. Infine, ho pensato di pubblicare integralmente quanto avvenuto ad Ardea un comune in provincia di Roma, il cui sindaco ha inteso procedere con la nomina di esterni facenti parte dello staff. Ciò per ribadire ancora una volta che quanto avvenuto e avviene ad Angri è in violazione della circolare n. 2/08. Se qualcuno vuole può anche querelarmi, sarò lieto di recarmi in tribunale in sua compagnia e carte alla mano dimostrare il torto oppure la ragione.
Pippo Della Corte
Si riporta integralmente un provvedimento del 2005 del Comune di Ardea. Ciò a dimostrazione che “qualcosa” ad Angri non funziona
COMUNE DI ARDEA Provincia di Roma
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER COLLABORAZIONE ESTERNA
AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA’- UFFICIO LEGALE -
IL SINDACO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20/07/2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 110 6° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto l’articolo n. 15 dello statuto Comunale rubricato “incarichi esterni”;
Visti gli artt. 80 e seguenti del vigente regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione commissariale n. 94 del 14-05-2004;
RENDE NOTO
Che è intenzione di questa amministrazione stipulare una convenzione di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per l’incarico di staff operativo – funzionale di supporto del Sindaco e della Giunta – Ufficio Legale;
Il compenso è stabilito in €. 2.500,00 lordo mensili;
L’incarico avrà durata fino al 31-12-05, salvo proroga;
Gli interessati con la qualifica di Avvocato dovranno far pervenire il loro curriculum alla segreteria generale del Comune di Ardea entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.