E’ ufficiale, si voterà di nuovo nella sezione n.15.

Il Tar di Salerno ha disposto l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti. Qui di seguito Il testo completo della sentenza.

E’ ufficiale, si voterà di nuovo nella sezione n.15.

E’ ufficiale. A seguito del ricorso di Pasquale Annarumma, primo dei non eletti nella lista Alleanza per Angri,  Il Tar di  Salerno  ha disposto, con sentenza n.143/2011, l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti del 21 aprile del 2010. In sintesi, a meno di un ricorso al Consiglio di Stato, gli elettori della sezione 15 (via Dei Goti) saranno chiamati di nuovo alle urne. Poiché la sezione 15 conta 1080 elettori, il voto rinnovato non comporterà nessuna modifica al numero di consiglieri di maggioranza assegnato al Sindaco Pasquale Mauri (12) ma l’intero consiglio comunale potrebbe risultare modificato nelle persone che lo compongono, sia di maggioranza che di opposizione.

Ecco il testo completo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 818/2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pasquale Annarumma, in qualità di candidato primo dei non eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Angri (Salerno) per la lista denominata “Alleanza per Angri”, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall’avv. Luigi Vuolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, largo Plebiscito n. 6;

omissis....

FATTO

1.- Pasquale Annarumma - candidatosi alla carica di consigliere nelle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 per la scelta diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Angri (prov. Salerno) ha proposto ricorso elettorale davanti a questo Tar, ai sensi dell’art. 83 undecies del Dpr 16 maggio 1960 n. 570, sostituito dall’art. 2 L. 23 dicembre 1966 n. 1147.

2.- Il ricorso è stato ritualmente depositato presso la segreteria del tribunale il 20 maggio 2010 e munito in pari data del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza pubblica per la data del 21 ottobre 2010, notificato al Comune resistente ed ai controinteressati tra il 21 ed il 25 maggio 2010, nuovamente depositato, con la prova dell’avvenuta notificazione il successivo 28.

3.- Oggetto d’impugnazione è, ai fini dell’annullamento parziale, il verbale dell’Ufficio elettorale centrale contenente la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Angri (Salerno), dei verbali relativi alle operazioni elettorali di scrutinio, nella sezione n. 15

4.- Il ricorrente riferisce di essersi candidato, quale capolista nella lista “Alleanza per Angri”, alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 nel comune di Angri (Sa)”.

Con verbale di proclamazione degli eletti del 21 aprile 2010, è risultato eletto per la lista “Alleanza per Angri” il candidato Antonio Mainardi, che ha riportato 296 voti, mentre il ricorrente è stato il primo dei non eletti con 292 voti.

Annarumma Pasquale contesta tuttavia talune irregolarità verificatesi nella sezione n. 15, avverso le quali deduce il seguente articolato motivo di ricorso:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 53, 68 e ss. DPR 16.5.1960 n. 570; art. 5 DPR 28.4.1993 n. 132; art. 72 e 73 DPR 18.8.2000 n. 267. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, arbitrarietà, motivazione erronea, violazione dell’imparzialità e del principio della par condicio, sviamento.

Secondo il ricorrente, la lettura del verbale della sezione documenterebbe la plurima violazione degli imprescindibili principi di certezza, trasparenza ed affidabilità delle operazioni elettorali svoltesi nel Comune di Angri. Al riguardo fa in particolare presente che:

1. quattro elettori, iscritti nelle liste della Sezione, hanno dichiarato di avere votato per la lista “Alleanza per Angri” e di avere attribuito la propria preferenza al ricorrente; se le quattro preferenze fossero state correttamente assegnate, il ricorrente sarebbe risultato eletto;

2. il presidente di seggio attesta, nel verbale delle operazioni elettorali, che le schede autenticate sono pari a 1158, corrispondenti al numero degli elettori iscritti nelle liste della Sezione. In seguito, nel corso della votazione sono state autenticate altre tre schede, per un totale quindi di 1161. Considerato che il numero dei votanti è stato pari a 1020 [992 schede valide votate (di cui 991 elettori appartenenti alla sezione ed un elettore dell’U.E.), 12 schede dichiarate bianche e 16 schede dichiarate nulle), le schede autenticate e non utilizzate dovrebbero ammontare a 141 in luogo delle 136 residue non utilizzate, accertate a conclusione delle operazioni elettorali;

3. fra le tre schede autenticate nel corso della votazione, una risulta vidimata per consentire il voto ad “elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione, che non sono stati considerati al momento dell’autenticazione delle schede”; ciò nonostante

- nell’allegato n. 1 al verbale di Sezione non vi è alcun riferimento ad operazioni relative ad elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione;

- nella tabella riportante i votanti della Sezione non risulta alcun voto espresso da elettore ricoverato in luogo di cura o presente in luogo di detenzione

4. Il Presidente ha ammesso a votare un elettore con relativo accompagnatore, in mancanza della prescritta certificazione della competente Autorità sanitaria.

5.- Emerge dunque la discordanza tra il numero delle schede autenticate e non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della Sezione che non hanno votato.

Il risultato sarebbe inoltre illegittimo per la mancata attribuzione al ricorrente di quattro preferenze, sebbene vi siano dichiarazioni di altrettanti elettori che per lui avrebbero espresso la preferenza “trascrivendo il suo cognome e barrando la lista nella quale era candidato”.

Per quanto sopra, il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, previa istruttoria volta all’acquisizione dei verbali di proclamazione degli eletti e la verifica delle schede elettorali nella sezione n. 15. Nel merito ha quindi chiesto la rinnovazione ovvero la correzione delle operazioni elettorali con le conseguenze di legge.

5.- Il comune di Angri ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010, il TAR, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso in esame, ha emesso l’ordinanza collegiale istruttoria n. 222/2010 con la quale ha ritenuto necessario:

1. acquisire i verbali di proclamazione degli eletti;

2. disporre una verificazione, incaricando la Prefettura di Salerno, volta a stabilire l’effettiva consistenza delle preferenze ottenute dal ricorrente nella sezione elettorale n. 15 in relazione alle quali è stato fornito un principio di prova.

Le operazioni di verificazione sono state espletate in contraddittorio tra le parti il 22 novembre, come indicato nella nota prot. n. 77143 del 24 novembre 2010 della Prefettura di Salerno, depositata agli atti di causa in pari data. Alle operazioni ha partecipato anche il responsabile dell’ufficio legale del comune di Angri, benché l’amministrazione non si sia costituita in giudizio.

6.- Svoltesi le operazioni di verifica il 22 novembre 2010, la Prefettura ha depositato il successivo 24 il verbale della relativa seduta e documentazione.

Parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha ribadito le censure formulate con il ricorso introduttivo, alla luce dei risultati della verifica che, a suo avviso, hanno corroborato le proprie tesi.

Il controinteressato Antonio Mainardi si è a questo punto costituito in giudizio, con memoria di stile depositata il 30 dicembre 2010 con la quale ha eccepito l’inammissibilità ovvero l’infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, la causa, dopo breve discussione da parte del difensore del contro interessato Mainardi, è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi e con gli effetti di cui al dispositivo che segue.

Dalla lettura del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della Sezione n. 15, emerge che il numero delle schede autenticate è pari a 1161.

Questo dato è ricavabile sommando alle 1158 schede autenticate al momento della costituzione del seggio elettorale (pag. 9 del verbale), tre schede autenticate durante le votazioni; di queste, due sono state utilizzate per sostituire altrettante schede deteriorate riconsegnate dagli elettori, ed una per gli elettori ricoverati in luoghi di cura e presenti in luoghi di detenzione, non considerati al momento dell’autenticazione delle schede (pag. 30 del verbale).

Le schede deteriorate sono state inserite dal seggio elettorale nell’apposita busta 6 bis C, facente parte del materiale elettorale, ed in seguito acquisite dall’organo della Prefettura per condurre la verificazione. Tali schede sono state acquisite agli atti della causa, poiché la Prefettura le ha inserite nella documentazione allegata al verbale di verificazione.

Si osserva sul punto che, a pag. 8 del verbale della Sezione n. 15, vi sono due cancellazioni ed una rettifica, le quali non sono però segnalate né sottoscritte a margine dai componenti del seggio. Più precisamente, nel predetto verbale è indicato che il numero degli elettori della sezione, come risulta dalla relativa lista consegnata dal Comune al seggio elettorale, è pari a 1158 (564 maschi e 594 femmine).

Il numero è però cancellato e sostituito con 1157 (564 maschi e 593 femmine), rettifica con tutta probabilità dovuta al fatto che, inizialmente, tra i votanti iscritti nelle liste della Sezione n. 15 è stata contemplata anche un’elettrice, cittadina di altro stato membro dell’Unione europea, che invece andava indicata in altro punto del verbale, come in effetti poi il seggio ha provveduto.

2.- In sede di verificazione, nell’operazione di riconteggio, l’organo istituito presso la Prefettura ha quindi accertato che:

1. le schede votate sono in totale n. 991 (verifica sul plico 7 C della Sezione 15);

2. le schede nulle e bianche, sono pari rispettivamente a n. 16 (di cui una valutata come tale ma completamente bianca) e n. 12 (verifica busta 6 bis)

3. le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono 138 (busta 4C).

3.- Tra l’esito delle operazioni di verificazione ed i verbali della Sezione elettorale n. 15 emergono dunque tre divergenze:

1. le schede autenticate che si ricavano dal verbale della sezione sono pari a 1161 (1158+3), laddove l’organo di verificazione ne ha riscontrate in tutto 1157 (1019 votanti +138 schede autenticate non utilizzate);

2. i votanti indicati a pag. 32 del verbale della Sezione sono pari a 1020, laddove l’organo di verificazione è risalito ad un numero pari a 1019, corrispondente alle schede complessivamente utilizzate: votate, nulle e bianche (rispettivamente: 991+16+12);

3. le schede autenticate e non utilizzate, secondo quanto indicato a pag. 34 del verbale della Sezione, sono pari a 136, laddove l’organo di verifica ne ha riscontrate 138. Sul punto specifico si nota inoltre un’ulteriore divergenza perché, riguardo a tali schede, l’esemplare del verbale della Sezione n. 15 in possesso della Prefettura, a differenza dell’esemplare consegnato dal Presidente del seggio al Comune (e del quale il difensore del ricorrente ha depositato agli atti della causa copia autenticata) non riporta alcun numero. In disparte la divergenza, in entrambi i verbali di Sezione, il Presidente del seggio giustifica la mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione ed il numero degli elettori non votanti iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima, con il semplice rinvio a pag. 22 del verbale. Qui è riportato il nominativo degli elettori che hanno riconsegnato la propria scheda perché deteriorata (due in tutto). Ciò lascia intendere che i componenti del seggio avrebbero sostituito le due schede deteriorate con altrettante schede prelevate tra quelle autenticate al momento dell’apertura del seggio e non tra quelle consegnate al seggio e non ancora vidimate. Se questa è una eventualità del tutto probabile, essa si pone tuttavia in piena contraddizione nei confronti non solo dei risultati della verificazione che, si rammenta, ha riscontrato 138 schede autenticate e non utilizzate, ma anche di quanto riportato a pag. 30 del verbale di sezione nel quale sono espressamente segnalate due schede autenticate nel corso della votazione in sostituzione delle schede deteriorate e annullate.

In definitiva, le incongruenze più significative consistono nella divergenza del numero degli iscritti nella lista della sezione che hanno votato e nelle schede autenticate ma non utilizzate Queste ultime, infatti, secondo le indicazioni del verbale di Sezione dovrebbero ammontare a 141, pari alla differenza tra il complesso delle schede autenticate (1161) ed il numero dei votanti (1020). Questo dato non è però confermato dagli esiti della verificazione che ne ha riscontrate in tutto 138, laddove peraltro il verbale di sezione ne indica 136, probabilmente per avere sottratto dalle schede autenticate quelle consegnate agli elettori in sostituzione di quelle deteriorate.

Quand’anche si volesse assumere per buona questa ipotesi, non si riuscirebbe comunque a superare l’incongruenza che, al più, verrebbe ridotta a due sole schede.

4.- Ciò premesso, in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza ormai pacifica sul punto, il Collegio ritiene che ai fini della regolarità delle operazioni elettorali è necessaria l'esatta correlazione tra le schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate ed indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 31 luglio 2008 , n. 722). Non assume invece rilievo la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ed il numero degli aventi diritto al voto in quella sezione, ipotesi che comunque non interessa il caso in esame.

Potrebbe ritenersi che la semplice discrasia tra numero delle schede autenticate, votate e non utilizzate, in carenza di elementi di prova (per esempio rivenienti da contestazioni mosse dai rappresentanti di lista) di manomissioni delle schede elettorali, ovvero di sostituzione delle schede votate, integrerebbe, per l'appunto, una mera irregolarità di carattere formale, non in grado da sola di provocare l'invalidità delle operazioni elettorali.

Quest’assunto tuttavia non può essere condiviso.

Non si tratta, beninteso, di negare in questa materia il principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del favor voti. Nelle operazioni elettorali vanno considerate infatti irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché su tali inesattezze assume ben altro rilievo l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale tende (da ultimo T.A.R. Napoli, sez. II, 6 novembre 2009, n. 7007).

Il problema, allora, si sposta nell’esigenza di valutare -proprio in relazione ai ribaditi principi (ed in senso più comprensivo al canone antiformalistico oggi declamato dall'art. 21 octies della l . n. 241/90)- la natura sostanziale o meramente formale dei denunziati vizi.

A questo fine si osserva come la normativa relativa al procedimento elettorale si fa carico di disciplinare minutamente i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del Presidente della Sezione precisi e puntuali obblighi. Questi in via generale riguardano:

a) la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.);

b) l'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);

c) il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);

d) la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).

Si tratta, dunque, di operazioni con cadenza tassativa, che richiedono una precisa esecuzione secondo l'ordine indicato dalla legge; di queste va poi data precisa contezza nel processo verbale della Sezione, posto a presidio della trasparenza e della regolarità della votazione.

Solo la precisa osservanza dei passaggi procedurali sopra descritti forniscono allo scrutinio ed, in definitiva, al risultato finale i requisiti della genuinità e quindi dell’attendibilità.

5.- Il Collegio conviene dunque con l’orientamento secondo cui ai fini della regolarità dei comizi elettorali, vi deve essere un'esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 31 luglio 2008 , n. 722), nonché tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

Si conferma la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, nelle seguenti ipotesi:

- mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate (peraltro non interessanti il caso di specie);

- non corrispondenza sul verbale, in eccesso o in difetto, del numero di schede autenticate non utilizzate rispetto al numero di elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), qualora ovviamente si sia autenticato un numero di schede esattamente corrispondente a quello degli elettori della sezione;

- non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate, come è accaduto nella fattispecie in esame (in questi termini, T.A.R. Reggio Calabria, 9 agosto 2006, n. 1390, la quale esclude che lo scopo di garantire la trasparenza dei risultati elettorali e la libera espressione di voto possa dirsi raggiunto nel caso non solo di mancata, ma anche di erronea menzione al verbale delle schede autenticate e non utilizzate, per il fatto che sarebbe impedito, di fatto, il riscontro preventivo del numero di schede utilizzate e, quindi, votate).

6.- Se ne è coerentemente dedotto che la mera identità numerica tra schede votate ed elettori non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive il rispetto di particolari cautele procedurali (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 1991, n. 1042).

Pertanto i vizi denunziati col presente ricorso e confermati in sede di verificazione, si pongono non quali mere irregolarità di ordine formale, ma assumono carattere sostanziale ed invalidante, a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova circa eventuali manomissioni delle schede autenticate, delle quali si sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione. E’ sufficiente infatti il mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunziate illegittimità sono in grado di produrre per minare l’attendibilità del risultato elettorale (nello stesso senso si è di recente espressa questa Sezione con la sentenza del 25 marzo 2010 n. 2324).

Se è vero, infatti, che non costituisce di per sé ragione d'illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto (non vietando la legge che i componenti dell'ufficio elettorale di sezione autentichino anche tutte le schede a disposizione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421), a diverse conclusioni deve giungersi allorquando, come nel caso di specie, il Presidente ed i componenti del seggio abbiano condotto le procedure elettorali e la stessa verbalizzazione in modo contraddittorio a tal punto che non vi è alcuna chiarezza circa il numero effettivo delle schede autenticate.

Un’incertezza del genere, per le ragioni sopra esposte, è in grado di incidere sull’intera correttezza e regolarità delle operazioni di voto.

7.- Vanno assorbite le altre censure relative ad altre presunte illegittimità, quali il mancato riscontro di ben quattro voti di preferenza, la circostanza che non risulta alcun voto espresso da soggetto ricoverato o detenuto nonché la mancanza di presupposti per il voto assistito.

In ordine a tali censure va soltanto chiarito che le stesse non sono di per sé idonee a ribaltare l’esito delle votazioni, posto che la mancata rispondenza delle schede autenticate è vizio invalidante che si riverbera, come sopra illustrato, sull’intera procedura che deve essere ripetuta.

8.- Per le ragioni che precedono si impone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti.

La rinnovazione delle operazioni elettorali si limita alla Sezione n. 15 coinvolta dalle prospettate contestazioni, ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi prevista, in via eccezionale, dall'art. 77 del d.p.r. n. 570/1960 (mancanza o annullamento delle elezioni in alcune sezioni), di rinnovazione parziale delle operazioni elettorali.

In ordine alle spese di lite, il Collegio ravvisa giustificate ragioni, avuto eminente riguardo alla materia del contendere, per disporne l'integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso numero R.G. 818 del 2010, come in epigrafe individuato, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di proclamazione degli eletti del 21 aprile 2010;

b) ordina la parziale rinnovazione delle operazioni di voto con riguardo alla Sezione n. 15;

c) compensa integralmente le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei Magistrati,

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Pubblicato il 31 Gennaio 2011 da La Redazione


SENTENZA

Niente elezioni bis,in consiglio comunale subentra Pasquale Annarumma al posto di Antonio Mainardi

Niente elezioni bis,in consiglio comunale subentra Pasquale Annarumma al posto di Antonio Mainardi

Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha modificato la sentenza del Tar di Salerno.

ELEZIONI BIS

Voto bis alla sezione 15, il Consiglio di Stato decide il 5 luglio

Voto bis alla sezione 15,  il Consiglio di Stato decide il 5 luglio

Fissata l’udienza che deciderà nel merito della questione

Politica

Il PDL di Angri saluta il neo consigliere Pasquale Annarumma

Il PDL di Angri saluta il neo consigliere Pasquale Annarumma

"Siamo certi che il nuovo consigliere proseguirà nel solco politico tracciato da Mainardi e dal gruppo per far crescere il partito a livello locale"

ELEZIONI COMUNALI

Il Tar di Salerno: va fatto il riconteggio dei voti nella sezione 15

Il Tar di Salerno: va fatto il riconteggio dei voti nella sezione 15

Il ricorso era stato presentato da Pasquale Annarumma (Alleanza per Angri). In forse il seggio assegnato ad Antonio Mainardi della stessa lista