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Recupero evasione tributi, le perplessità del Partito Democratico

“Chiediamo di confrontarci con l’Amministrazione in carica per rivedere le storture della procedura seguita”

Antonietta GiordanoPartendo dal presupposto che è giusto combattere l’evasione, perché chi non paga le tasse, i tributi e le imposte non fa altro che aggravare la posizione di chi invece paga correttamente, come suggerisce lo slogan “pagare tutti pagare meno”, dobbiamo seriamente e responsabilmente preoccuparci che non ci si riduca semplicemente a tartassare sempre gli stessi contribuenti.

Per questo motivo esprimiamo numerose perplessità sugli atti di accertamento che la SO.G.E.T S.p.A. sta inviando in questi giorni.

I nostri rilievi, di forma e di sostanza, ci preoccupano perché un nuovo consistente contenzioso potrebbe abbattersi sul Comune di Angri, con gravissime ripercussioni sulla tenuta dei conti pubblici e, inoltre, nel merito delle scelte politiche, ci sentiamo in dovere di sottolineare all’Amministrazione che in ogni caso, soprattutto in nome dell’equità fiscale, non è possibile ricorrere ad atteggiamenti vessatori e contrari allo Statuto del contribuente.

Per questi motivi, chiediamo pubblicamente di confrontarci sull’argomento con l’Amministrazione in carica, in modo da ottenere chiarimenti sugli aspetti più controversi e poter rivedere quelle che a nostro avviso sono delle gravi storture.

Elenchiamo sinteticamente le principali:

1) gli avvisi di accertamento devono essere firmati dal funzionario responsabile del tributo, comunque dipendente dell’Ente pubblico da cui l’avviso promanaIn nessun caso il funzionario può essere un soggetto non dipendente dell’Ente che è titolare del Tributo. (cit. Sent. n. 46 del 9 Maggio 2007 Commissione Tributaria prov . le di Vicenza, sez. V); 

2) non è possibile emettere un avviso di accertamento cumulativo per più anni, essendo opportuno che il contribuente possa distinguere anno per anno al fine di verificare l’esattezza dei dati e richiederne l’eventuale rettifica o annullamento, come prescrive lo Statuto del Contribuente. Ciascun avviso deve riportare una sola annualità, la motivazione della sua emissione, le norme di legge e di regolamento applicabili a quella annualità, in modo da essere agevolmente “capito”.

3) numerose risultano le inesattezze riscontrate sugli avvisi di accertamento pervenuti alle famiglie, tanto che i “distratti” o coloro i quali non hanno possibilità di una consulenza rischiano di pagare somme di fatto non dovute, per esempio per gli anni 2006 e 2007 l’Ufficio tributi del Comune di Angri nel 2008, 2009 e 2010 ha inviato avvisi di accertamento, soprattutto per l’ICI, molti dei quali, risultano addirittura annullati;

4) forti perplessità sono inoltre legate alle richieste di pagamento della Tarsu anche sui garage, tema ampiamente dibattuto e disciplinato (vedasi l’art. 62, comma 2 della L. 507/93, la sentenza n. 12 del 12 febbraio 2009 della sezione XV della Commissione Tributaria regionale pugliese).

5) Inoltre, molti sono i dubbi sullo stesso affidamento a SO.G.E.T. Invero, non vi è alcun atto amministrativo che affida a SO.G.E.T. l'incarico di inviare avvisi di accertamento o riscuotere. In effetti l'incarico affidato a SO.G.E.T. (senza gara: fatto gravissimo.) non menziona minimamente tale incarico, e ciò sia nella delibera di GC sia nella determina del caposettore. In effetti solo il contratto stipulato affida tale incarico, a nostro giudizio del tutto illegittimamente.

il Segretario PD Antonietta Giordano

Parole Chiave: news, amministrazione comunale, tributi, soget, antonietta giordano, pd

Pubblicato il 22 Dicembre 2011 da La Redazione


Commenti degli utenti alla pagina:

Gioacchino Galizia il 06-01-12 alle 20:54:19 ha commentato:

A mio giudizio gli atti di accertamento so.ge.t. dovrebbero essere nulli in quanto emessi in carenza di potere e, pertanto, annullabili per violazione della legge (attributiva della potestà impositiva).
Per quanto attiene alla mancata sottoscrizione da parte del funzionario comunale dell'atto di accertamento, argomento strettamente connesso a quanto appena evidenziato, vi è da dire che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata a favore della necessarietà della stessa. L’affidatario può emettere accertamenti che, successivamente, l’Ente comunale fa propri mediante sottoscrizione, giacché, precisa la Corte, “la cosciente e volontaria sottoscrizione di un atto, da chiunque materialmente predisposto, è l'unica attività giuridicamente idonea ad attribuire al sottoscrittore la paternità e, quindi, la responsabilità dell'atto stesso (Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 23802 del 22 dicembre 2004).
D'accordo su tutto, quindi, tranne sull’intassabilità dei garage. L'art. 62, comma 2, del decreto da Lei citato fa riferimento agli immobili che non possono produrre rifiuti o per la loro destinazione o perché si trovano in condizioni obiettive di non utilizzabilità. I locali destinati a cantine e garage rientrano nella presunzione relativa di produzione di rifiuti e l'uso saltuario o la limitata presenza di persone in detti locali non li esclude da tassazione a meno che il contribuente non fornisca prova contraria.

Gioacchino Galizia il 06-01-12 alle 20:21:43 ha commentato:

Per il Sig. Carlo: contro gli atti di accertamento emessi dalla So.ge.t. (sic!) si può ricorrere entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Salerno. Per l'evidente errore di determinazione e tassazione dei metri quadri in eccesso, per l'anno oggetto dell'accertamento notificatole può presentare istanza di autotutela sia all'Ente impositore (il nostro Comune), sia alla So.ge.t. in quanto affidatario del servizio (sic!) e soggetto emanante gli avvisi di accertamento.
Per gli errori relativi agli anni addietro, può presentare istanza di rimborso al Comune entro 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui il diritto alla restituzione è stato accertato (che potrebbe coincidere con il giorno nel quale i funzionari so.ge.t. hanno effettuato l'accesso presso la sua abitazione e la consequenziale rilevazione dei metri quadri in eccesso). L'Ente comunale deve provvedere al rimborso entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione della suddetta istanza.

eugenio il 27-12-11 alle 19:57:41 ha commentato:

il redattore del comunicato si è ispirato ad un documento dell'udc di Parabita (Le).
http://www.udc-parabita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3Aparabita-ludc-prende-posizione-sulla-tarsu&catid=5%3Anotiziario-udc&Itemid=7

carlo il 26-12-11 alle 10:09:28 ha commentato:

scusate, visto che ci sono tutte queste irregolarità, come e in che modo si può fare ricorso, tra l'altro a me sono arrivate diverse cartelle che sono poco chiare...diventa difficile controllare...la beffa maggiore e che dove i metri risultavano di meno mi è arrivata l'integrazione mentre dove era stato dichiarato di più non arriverà nessun rimborso...è giusto pagare tutti ma non è giusto che chi ha pagato di più non sarà rimborsato.

Alberto il 23-12-11 alle 17:52:42 ha commentato:

ma allora sinistra e liberta' aveva ragione,buon natale....

peppedelsorbo il 23-12-11 alle 06:36:01 ha commentato:

forse sinistra e libertà non aveva tutti i torti buon natale

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